Aggiornamenti su
Posts
http://www.wikio.it

I reati elettorali

Questi illustri sconosciuti.

Già, è proprio così.

Ne sentiamo parlare ogni giorno. Ogni giorno qualcuno nei bar, per le strade e negli uffici ci racconta di un nuovo caso di cd. “voto di scambio”.

Ma che significa? Che vuol dire voto di scambio? Chi ce lo chiede?

Nessuno lo sa. Ed allora, cerchiamo di dare delle risposte a questi interrogativi.

Diciamo subito che il cd. voto di scambio rappresenta una delle fattispecie delittuose previste e punite dal Capo IX del D.P.R. n. 570 del 16.05.1960 e che rientrano nel più ampio panorama dei cd. reati elettorali; vale a dire di quella categoria di reati che comprende le ipotesi delittuose dei componenti degli uffici elettorali di sezione nell’assolvimento delle funzioni loro affidate nonché le diverse e molteplici ipotesi di turbativa delle operazioni elettorali fino ad arrivare all’ormai famigerato “voto di scambio”.

E’ proprio su quest’ultimo caso – quello più “noto” – che ci soffermiamo.

Ebbene, diciamo subito che per voto di scambio di intende quella manifestazione del consenso elettorale (si, insomma, il voto) in favore di una determinata persona ovvero di una determinata lista espressa dall’elettore in cambio dell’offerta o anche della semplice promessa di una qualunque utilità.

Sul punto, l’art. 86 del citato D.P.R. 570/1960, precisa che si configura l’ipotesi di reato di cd. voto di scambio “anche quando l’utilità promessa sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all’elettore per spese di viaggio o di soggiorno o di pagamento di cibi e bevande o rimunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali”.

Quindi, ai sensi della normativa vigente in materia, cari elettori, chi ci offre o ci promette schede telefoniche prepagate, buoni benzina, buoni pasto o più semplicemente denaro contante ovvero favori e riguardi personali di qualsiasi tipo chiedendoci in cambio di esprimere la nostra preferenza in suo favore o in favore di una lista o di un qualsiasi altro candidato commette il reato di “voto di scambio”.

Il problema è che anche noi, laddove malauguratamente accettassimo le offerte o le promesse di questo simpatico procacciatore di voti, udite udite, incorreremo nella medesima fattispecie delittuosa e saremo puniti alla stessa stregua del nostro offerente.

In casi di questo tipo, infatti, il D.P.R. 570/1960 prevede che sia punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 309,00 ad € 2.065,00 sia chi promette o offre l’utilità per ottenere il voto sia l’elettore che abbia accettato l’offerta o la promessa o abbia ricevuto denaro od altra utilità.

Quindi, amici miei, non accettate mai nulla da nessuno in cambio del vostro voto.

Votate secondo coscienza.

D.P.R. 16.05.1960 n. 570

Capo IX - Delle disposizioni penali.

art. 86. (t. u. 5 aprile 1951, n. 203, art. 77)

Chiunque, per ottenere, a proprio od altrui vantaggio, la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, il voto elettorale o l’astensione, dà, offre o promette qualunque utilità ad uno o più elettori, o, per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 309,00 ad € 2.065,00, anche quando l’utilità promessa sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all’elettore per spese di viaggio o di soggiorno o di pagamento di cibi e bevande o rimunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali.

La stessa pena si applica all’elettore, che, per dare o negare la firma o il voto, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità.

art. 87. (t. u. 5 aprile 1951, n. 203, art. 78)

Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore, od alla sua famiglia, per costringerlo a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto, o con notizie da lui riconosciute false, o con raggiri o artifizi, ovvero con qualunque mezzo illecito, atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressioni per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto è punito con la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni o con la multa da € 309,00 ad € 2.065,00.

La pena è aumentata - e in ogni caso non sarà inferiore a tre anni - se la violenza, la minaccia o la pressione è fatta con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico o a nome di gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti.

Se la violenza o la minaccia è fatta da più di cinque persone riunite mediante l’uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa fino ad € 5.164,00.

Avv. Vincenzo Mongelli

Salva e condividi:

Post correlati

Scrivi un commento

Molfetta la Sinistra l'Arcobaleno uses Thank Me Later